DIVIETO DI RENDERE PUBBLICI E DIFFONDERE I SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni, è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati dei sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche nel caso in cui i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.
(Art. 8 della legge 28/2000; Art. 25 della delibera AGCOM n. 1/18/CONS)
Palermo 15/02/2018