La tutela del pluralismo è uno dei compiti principali che la legge nr. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), demanda all’Autorità medesima.
La normativa sulla par condicio promuove e disciplina l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica al fine di garantire la parità di trattamento a tutti i soggetti politici.
Le regole della par condicio divengono più stringenti nei periodi elettorali, per i quali sono dettate precise regole dalla legge 28/2000 e in occasione dei quali l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Commissione Parlamentare di Vigilanza per la RAI emanano appositi regolamenti volti a disciplinare l’accesso ai mezzi di informazione da parte dei soggetti politici e l’imparzialità degli stessi. Anche in ambito locale, le emittenti televisive e radiofoniche devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità sia nei programmi di informazione che nei programmi di comunicazione politica.
A vigilare sul rispetto di tali principi e delle conseguenti regole in ambito locale è il Corecom, che ha dunque tra i suoi compiti istituzionali anche la vigilanza sul rispetto della “par condicio” a livello regionale (compresa la RAI regionale).
Il Corecom svolge soprattutto le seguenti attività sintetizzate:
- consulenza e informazione, sia nei confronti delle emittenti radiotelevisive che dei soggetti politici, che degli uffici istituzionali. Nel sito internet del Corecom vengono pubblicati avvisi, un “vademecum” contenente informazioni relative alle Delibere dell’Agcom e ai termini di scadenza delle varie fasi di regolamentazioni delle campagne elettorali, circolari dell’Agcom sulla comunicazione politica, ed altre notizie relative al rispetto della “par condicio”. Vengono, inoltre, pubblicati modelli per ottenere il rimborso dei messaggi politici autogestiti gratuiti trasmessi durante la campagna elettorale.
- segnalazioni di violazione della par condicio: istruttoria del procedimento, anche con l’ausilio della Guardia di Finanza per l’acquisizione di elementi utili, richiesta delle controdeduzioni, eventuale convocazione delle parti per giungere ad una soluzione compositiva, formulazione della proposta all’Agcom per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza;
- gestione dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG), spazi riservati dalle emittenti radiotelevisive locali ai soggetti politici per la presentazione di liste e programmi, la cui trasmissione può avvenire solo dopo che il Corecom ha effettuato il sorteggio, e rendicontazione dei rimborsi spettanti alle emittenti sulla base del numero di spot elettorali effettivamente andati in onda. La legge nr. 28/2000 prevede un rimborso a tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali che abbiano trasmesso, durante le campagne elettorali, messaggi politici autogestiti a titolo gratuito. In particolare, l’art. 4, c. 5, prevede un rimborso da parte dello Stato, nella misura definita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle emittenti radiofoniche e televisive locali che, durante le campagne elettorali, accettano di trasmettere, mediante l’inoltro di una richiesta (MAG/1/..) messaggi politici autogestiti a titolo gratuito. Le funzioni di controllo e il rimborso delle somme sono di competenza dei Corecom. L’iter procedimentale necessario per l’effettuazione dei rimborsi è parecchio articolato e si conclude con il controllo della documentazione (richiesta dalla L. 28/2000 e inviata dalle imprese radiotelevisive per l’ottenimento del rimborso), la comunicazione da parte del Ministero dell’effettivo versamento alla Regione delle somme assegnate e l’emissione dei titoli di spesa a favore delle imprese che hanno presentato la documentazione nelle modalità previste dalla normativa.