Si comunica che per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, con D.P.R. del 17 luglio 2020, il Presidente della Repubblica ha convocato i comizi elettorali per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari“.
Ai sensi dell’art. 9 della legge 28/2000 “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Si evidenzia che tale norma è posta a garanzia del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, sancito dalla Costituzione (art. 97).
È, invece, la legge n. 150/2000 che fornisce la definizione di comunicazione istituzionale (art. 1, comma 4), individuandone anche le finalità.
Il requisito di “impersonalità” vieta all’Amministrazione di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività propagandistica.
Il requisito di “indispensabilità” persegue lo scopo di consentire solo l’attività di comunicazione strettamente necessaria e indifferibile (nel caso in cui, per esempio, gli effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale).
Pertanto, solo la presenza contemporanea dei requisiti di “impersonalità” e “indispensabilità” rendono legittima la comunicazione istituzionale durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale.
Tuttavia, l’AGCOM sottolinea che “[…] i soggetti titolari di cariche pubbliche, pur essendo ricompresi tra i soggetti destinatari del divieto di comunicazione istituzionale, possono, al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, […] svolgere attività di comunicazione politica, ma solo che detta attività non sia in alcun modo riconducibile (attraverso riferimenti, mezzi o risorse utilizzate) all’ente che rappresentano”.