CHIARIMENTI UTILI
PERIODO ELETTORALE
Per “periodo elettorale” si intende il periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale (rif.: Decreto 8 aprile 2004, art. 2).
I comizi elettorali per il Referendum popolare sono stati indetti con D.P.R. del 17 luglio 2020.
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE
Per “programma di informazione”, ai sensi dell’art. 11-ter della legge 28/2000, si intendono: il telegiornale, il giornale radio, il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
In tali programmi le emittenti devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità; devono, altresì, garantire l’equità, la correttezza, l’equilibrio, la lealtà, la pluralità dei punti di vista; deve, inoltre, essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o la non partecipazione al voto.
Resta salva, per l’emittente, la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
In periodo elettorale, nei “programmi di informazione”, e in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quella di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto e tutti – conduttori, ospiti, pubblico, ecc. – devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
I telegiornali devono conformarsi al criterio della parità di trattamento, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare l’equa rappresentazione tra soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
(rif.: legge 28/2000, artt. 5 e 11-ter; decreto 8 aprile 2004, artt. 2 e 4; delibera AGCOM n. 322/20/CONS).
PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE POLITICA
Per “programma di comunicazione politica”, ai sensi dell’art. 2 della legge 28/2000, si intende “la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche”; più specificatamente, si intendono: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, interviste e ogni altra trasmissione in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, manifestate attraverso tipologie di programmazione che, comunque, consentano un confronto dialettico tra più opinioni e assicurino imparzialità e pari opportunità durante i confronti tra i soggetti politici (definiti all’art. 2 della della delibera dell’AGCOM n. 322/20/CONS), anche se conseguiti nel corso di un ciclo di trasmissioni, purché ciascuna trasmissione abbia analoghe opportunità di ascolto.
Alle trasmissioni di comunicazione politica possono partecipare anche giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando sempre imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
Le emittenti radiotelevisive locali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito referendario (includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione e la partecipazione al voto), anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione; tuttavia, l’eventuale assenza di una delle due indicazioni di voto, invitata alla trasmissione, non pregiudica l’intervento degli altri soggetti politici né determina un aumento del tempo ad essi spettante; comunque, nel corso della trasmissione, deve essere fatta esplicita menzione delle predette assenze.
Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria di cui all’articolo 10, comma 1, della delibera dell’AGCOM n. 322/20/CONS, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è altresì consentito, durante lo svolgimento di tali programmi, alcun riferimento.
La partecipazione a tali programmi è gratuita.
I “programmi di comunicazione politica” possono essere trasmessi tra l’entrata in vigore della delibera dell’AGCOM n. 322/20/CONS e il penultimo giorno precedente quello di votazione; sono collocati in contenitori con cicli a cadenza quattordicinale (programmazione per 14 giorni), tra le ore 7:00 e le ore 24:00 della stessa giornata dalle emittenti televisive locali e tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo dalle emittenti radiofoniche locali, in modo da garantire equità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito referendario.
I relativi calendari devono essere trasmessi al Corecom almeno 7 giorni prima.
(rif.: legge 28/2000, artt. 2, 4 e 11-ter; DM 8 aprile 2004, artt. 2 e 3; delibera AGCOM n. 322/20/CONS, art.10).
MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI
I Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) sono quegli spazi dedicati alla presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario che le emittenti radiotelevisive possono trasmettere, a titolo gratuito. Devono essere trasmessi a parità di condizioni fra i favorevoli e i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie.
Il numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti deve essere ripartito fra i soggetti elencati all’art. 2 della delibera dell’AGCOM n. 322/20/CONS; devono avere una durata compresa tra “1” e “3” minuti per le emittenti televisive e tra “30” e “90” secondi per le emittenti radiofoniche; non possono interrompere altri programmi né essere interrotti; sono collocati in appositi contenitori (fino a un massimo di 4 contenitori: uno per ciascuna delle fasce orarie stabilite: prima fascia 18:00/19:59, seconda fascia 12:00/14:59, terza fascia 21:00/23:59, quarta fascia 7:00/8:59).
I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge ed ogni messaggio, per tutta la durata, deve recare la dicitura “messaggio referendario gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto da un annuncio audio del medesimo tenore.
Per “soggetti politici” si intendono quelli indicati all’art. 2 della delibera dell’AGCOM n. 322/20/CONS:
La collocazione dei “messaggi autogestiti gratuiti” all’interno dei singoli contenitori, previsti per il primo giorno, avviene con sorteggio unico nella sede del Corecom, alla presenza di un funzionario dello stesso; la collocazione nei contenitori nei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenza all’interno delle singole fasce.
Ciascun soggetto politico non può diffondere più di 2 messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente.
Si rammenta che le emittenti aderenti che trasmettono messaggi autogestiti gratuiti riceveranno un rimborso da parte dello Stato, attraverso i Corecom, e che il suddetto rimborso verrà effettuato nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della legge n. 28/2000.
N.B.: il rimborso è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiotelevisiva locale e dal soggetto politico.
Ai fini del rimborso, le emittenti che hanno trasmesso messaggi autogestiti gratuiti, devono inviare al Corecom competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentate legale dell’emittente, come indicato all’art. 13, comma 2 e 3 della delibera dell’AGCOM n. 322/20/CONS.
I “messaggi autogestiti gratuiti” possono essere trasmessi nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della delibera dell’AGCOM n. 322/20/CONS e quella di chiusura della campagna elettorale.
(rif.: legge n. 28/2000, artt. 3 e 4 – delibera n. 322/20/CONS del 2020, artt. 11, 12, 13 e14).
RACCOMANDAZIONI
Atteso che il mancato rispetto delle norme comporta rilevanti sanzioni, si raccomanda la massima attenzione; inoltre, si rammenta che le emittenti sono tenute a conservare le registrazioni di tutti i programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, eventualmente, sino alla conclusione del relativo procedimento, in caso di contestazione di violazione della normativa in materia.
N.B.: In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti gratuiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.