La tutela dei minori, così come i tentativi di conciliazione, la vigilanza in materia di sondaggi e il diritto di rettifica, è una delle attività che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), ha delegato al Corecom Sicilia sulla base della convenzione siglata in data 1 dicembre 2011.
L’attività del Corecom si esplica sia attraverso un controllo a seguito di segnalazione proveniente da utenti/associazioni/organizzazioni sia attraverso la prossima attivazione di un monitoraggio d’ufficio, a carattere periodico, su un campione selezionato di emittenti televisive locali
Di seguito si riportano alcune delle norme che riguardano la tutela dei minori nei media:
- Convenzione sui diritti dell’infanzia dell’Assemblea Generale delle Nazioni unite del 20/11/89
- Carta di Treviso del 5/10/90
- Legge 223 del 06/08/90
- Legge 176 del 21/05/91
- Legge 327 del 05/10/91
- Legge 203 (Art. 3) del 30/05/95
- Direttiva del Parlamento Europeo del 30/06/97
- Delibera 538/01/CSP del 26/07/01
- Codice di autoregolamentazione TV e minori del 29/11/02
- Legge 112 del 03/05/04 (Legge Gasparri)
- Decreto legislativo (Testo unico della radiotelevisione) n. 177 del 31/07/05
- Legge 37 del 06/02/06
- Decreto legislativo 218 del 27/04/06
- Delibera AGCOM 165/06/CSP del 22/11/06
- Delibera AGCOM 23/07/CSP del 22/02/07
- Delibera AGCOM 13/08/CSP del 31/01/08
- Decreto legislativo 44 del 15/03/10
In base alle predette norme, nella loro programmazione le emittenti radiotelevisive devono:
- astenersi dal diffondere trasmissioni che, anche in relazione all’orario di diffusione, nuocciano gravemente allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori o che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, che impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
- astenersi dal diffondere programmi lesivi della dignità personale, dell’immagine, dell’integrità psicofisica e della privacy dei minori: ad esempio, rispettare l’assoluto anonimato di minori autori, testimoni o vittime di reati, non utilizzare minori disabili o con gravi patologie per scopi propagandistici, non intervistare minori in situazioni di grave crisi, porre particolare attenzione nei riguardi dei minori di anni 14 che non devono essere sottoposti ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica, non devono essere ripresi intenti ad assumere bevande alcoliche, tabacco o sostanze stupefacenti, anche se per gioco, non devono essere coinvolti in argomenti o immagini volgari, licenziose o violente e non devono essere utilizzati per richieste di denaro e/o elargizioni;
- evitare la trasmissione di film vietati ai minori di anni diciotto o ai quali sia stato negato il nulla osta, nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti, salve le norme per le specifiche trasmissioni ad accesso condizionato che consentono la programmazione di tali contenuti esclusivamente dopo le 23 e prima delle 7, previa adozione di apposito sistema di controllo specifico e selettivo dell’accesso, conforme alla disciplina adottata in materia dall’Autorità;
- evitare la trasmissione, sia in chiaro sia a pagamento, integralmente o parzialmente, di film vietati ai minori di anni quattordici tra le 7:00 e le 22:30;
- adottare sistemi di segnalazione riguardo alla tipologia di programmi trasmessi;
- adottare forme di avvertimento preventivo sull’inadeguatezza per i minori di film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario trasmessi prima delle 22:30 e ripetere l’avviso dopo ogni interruzione;
- evitare, nelle trasmissioni di informazione sportiva, il ricorso ad espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti, ad esempio, di atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell’ ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, e promuovere la stigmatizzazione delle condotte lesive dell’integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica, verificatesi in occasione degli eventi sportivi.
- evitare la trasmissione di pubblicità di alcolici o di servizi telefonici a pagamento in fascia protetta. Evitare la trasmissione di pubblicità ingannevoli, non chiare, ambigue, etc. nelle altre fasce di ascolto
Gli utenti, le associazioni o le organizzazioni che intendano segnalare una violazione della normativa in materia di tutela dei minori verificatasi sulle emittenti televisive a carattere regionale, possono rivolgersi al Corecom che provvederà a verificare la fondatezza dei fatti contestati, trasmettendo, eventualmente, all’Agcom una dettagliata relazione sui fatti, ovvero procedendo ad una archiviazione per infondatezza dei fatti.
Le segnalazionidovranno essere effettuate unicamente compilando il Modulo_TM scaricabile da questa pagina e inviandolo, unitamente a copia di un documento di identità, mediante:
- Raccomandata A/R
- Fax al n. 091 7075492
- Posta elettronica certificata (PEC): corecom@certmail.regione.sicilia.it
- Consegna a mano nei locali del Corecom Sicilia siti in Via G. Magliocco 46 Palermo, nei seguenti giorni: martedi e giovedi ore 09,30 – 12,30; mercoledi ore 15,30 – 17,30.