Il Corecom Sicilia, su apposita delega dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in seguito Agcom), regolata da convenzione, consente l’esercizio del diritto di rettifica che consiste nella possibilità offerta a tutti i cittadini, di cui siano state pubblicate immagini lesive della loro dignità o reputazione o a cui vengano attribuiti atti o dichiarazioni non corrispondenti al vero, di richiedere la pubblicazione di proprie dichiarazioni di rettifica in condizioni paritarie rispetto alle notizie oggetto stesso della replica.
La competenza del Corecom riguarda soltanto il settore radiotelevisivo regionale e non la carta stampata.
Il cittadino che ritenga di avere subito una lesione di interessi, che abbia effettuato una richiesta formale di rettifica all’emittente radiotelevisiva, ove l’emittente non soddisfi la richiesta entro 48 ore dalla data di ricezione, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi, può trasmettere la richiesta, unitamente a copia dell’istanza inviata all’emittente radiotelevisiva, al Corecom Sicilia.
Fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l’emittente, televisiva o radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo regionale ritenga che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Corecom, che si pronuncerà nel termine di cinque giorni.
Il cittadino, per avviare la procedura tramite il Corecom deve compilare il Modulo_DR, scaricabile da questa pagina, unitamente a copia di un documento di identità, mediante:
- Raccomandata A/R
- Posta elettronica certificata (PEC): corecom@certmail.regione.sicilia.it
oppure tramite consegna a mano presso i locali del Corecom Sicilia siti in Via G. Magliocco 46 Palermo, nei giorni di ricevimento
Riferimenti normativi:
- Legge n. 223 del 06/08/1990 – art. 10
- DPR n. 255 del 27/3/92
- D.Lgs. n. 177 del 31/7/2005 – art. 32 quinquies, come modificato dal D.Lgs. n. 44 del 15/3/2010, comma 2