DELIBERA N. 220/21/CONS
ATTO DI INDIRIZZO SUL RISPETTO DEI PRINCIPI SANCITI A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
L’AUTORIT
NELLA riunione di Consiglio dell’8 luglio 2021;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorit per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito anche Testo unico;
VISTO il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 dell’8 marzo 2021) convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2021, n. 108);
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parit di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;
VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parit di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;
VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”;
VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;
VISTO il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. 2018 – 2022;
VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti” e successive modifiche e integrazioni;
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VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorit ”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libert e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettivit , la completezza, la lealt e l’imparzialit dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attivit di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parit di trattamento e di imparzialit , nelle forme e secondo le modalit indicate dalla legge;
CONSIDERATO che l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003, ha previsto che “Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralit dei punti di vista e la necessit del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attivit al rispetto dell’imparzialit , avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza”;
CONSIDERATO che con la delibera n. 22/06/CSP l’Autorit ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell’11 marzo 2003, stabilendo che l’informazione e l’approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialit , equit , completezza, correttezza e pluralit dei punti di vista ed equilibrio delle presenze. Nel provvedimento chiarito altres che “nel periodo pre-elettorale l’equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialit ed equit , l’accesso a tutti i soggetti politici nonch la parit di trattamento nell’esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche, realizzando l’equilibrio tra i diversi schieramenti…”.
CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l’Autorit ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorch non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;
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CONSIDERATO che il Consiglio di Stato nelle sentenze 10 dicembre 2014 n. 6066 e n. 6067 ha osservato che il criterio di ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti ai soggetti politici non pu essere esteso ai programmi di informazione che vanno in onda nei periodi non elettorali. In particolare, secondo il Supremo Collegio “non vi una fonte legislativa che disciplini i programmi di informazione trasmessi in periodi non elettorali, prevedendo obblighi di proporzionale ripartizione numerica delle presenze degli esponenti dei partiti politici…….” e la valorizzazione della libert di informazione comporta una netta distinzione tra programmi di informazione e di comunicazione politica ed il ricorso, al fine di valutare il rispetto dei principi di parit di trattamento ed imparzialit tra i diversi soggetti politici, contemplati all’art. 7, comma 2, lett. c), del Testo unico, ad un’analisi basata su “criteri qualitativi […] analizzando il tipo di programma, le modalit di confezionamento dell’informazione, la condotta dei giornalisti, l’apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali opinioni politiche, il carattere veritiero e completo delle informazioni fornite”. Vi sono, dunque, “disposizioni che fissano principi generali da applicare sulla base di criteri qualitativi (e da esternare mediante giudizi motivati) e non meramente quantitativi (ossia consistenti nel mero riferimento a cifre o quote percentuali)”;
CONSIDERATO che i notiziari, in quanto strettamente correlati ai temi dell’attualit e della cronaca, si caratterizzano per l’esposizione generale delle principali notizie di attualit politica-istituzionale mentre i programmi di approfondimento informativo sono dedicati alla trattazione specifica ed approfondita di notizie o temi legati all’attualit politico-istituzionale con la presenza di soggetti politici le cui iniziative afferiscono a quelle tematiche;
CONSIDERATO quanto segue in relazione alle prossime elezioni amministrative:
- il perdurante stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione della pandemia da Covid-19 ha determinato il rinvio della data del voto per le elezioni amministrative. Con il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, stato infatti stabilito che “per l’anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a): le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (…);le elezioni amministrative
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di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se gi indette; le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021; (…)le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se gi indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo”; – ai sensi della delibera 22/06/CSP
il periodo pre-elettorale va dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi elettorali fino a quest’ultima: la ratio della previsione risiede nell’esigenza di evitare il precostituirsi di situazioni di vantaggio, in termini di maggiore visibilit , in capo a determinate forze politiche prima dell’avvio del periodo elettorale nel corso del quale trovano applicazione le pi stringenti disposizioni in materia di par condicio elettorale;
PRESO ATTO dell’elevato numero dei Comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative del primo semestre del 2021, reso noto dal Ministero dell’Interno, che riguarda sia le regioni a statuto ordinario che quelle a statuto speciale e che verosimile possa riguardare almeno un quarto degli elettori sull’intero territorio nazionale;
RILEVATA pertanto l’opportunit , in vista dell’avvio della campagna elettorale, di rivolgere un richiamo a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici al rispetto dei principi sanciti a tutela di una informazione completa e obiettiva garantendo a tutti i soggetti interessati analoghe opportunit allorquando nei programmi di informazione venga affrontata la tematica delle prossime elezioni amministrative cos concorrendo efficacemente alla formazione di una opinione pubblica consapevole e informata, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica;
UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorit ;
RICHIAMA
i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici affinch nei notiziari e nei programmi di approfondimento si conformino, nei sensi di cui in premessa, al rigoroso rispetto dei principi di completezza, imparzialit e correttezza dell’informazione garantendo a tutti i soggetti interessati analoghe opportunit allorquando nei programmi di informazione assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla tematica delle prossime elezioni amministrative cos concorrendo efficacemente alla formazione di una opinione pubblica consapevole e informata, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica.
L’Autorit si riserva di verificare il rispetto del presente provvedimento attraverso la
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propria attivit di monitoraggio.
La presente delibera pubblicata sul sito web dell’Autorit ed trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Roma, 8 luglio 2021
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria
Per attestazione di conformit a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba