Corecom Sicilia: “Diritti dei cittadini tutelati grazie alla decisiva sentenza del Consiglio di Stato sui rimborsi automatici e collettivi dei costi imposti con le ‘bollette a 28 giorni’” Interviene la presidente del Corecom Sicilia , prof.ssa Maria Astone, docente di Diritto del Consumi nell’Ateneo Peloritano
La tutela del consumatore nei confronti di pratiche commerciali scorrette e la necessità di garantire la piena attuazione del diritto alla trasparenza e all’ informazione delle condizioni contrattuali rappresentano le ragioni della complessa e articolata decisione del Consiglio di Stato, depositata il giorno 4.02.2020.
Il Supremo Organo ha confermato la legittimità e la efficacia delle delibere n. 252/16/ Cons del 21 luglio 2016 , n. 121/17/CONS del 15 marzo 2017 e n. 498/17/Cons, di Agcom che hanno imposto agli operatori di TLC il rimborso automatico e collettivo in favore degli utenti delle somme illegittimamente incassate dalle società di telefonia attraverso la fatturazione a 28 giorni, anche in considerazione del fatto che nelle more del giudizio di primo grado, avviato su ricorso di Vodafone dinnanzi al Tar Lazio, è intervenuto l’art. 19 quinquies del DL 2017 n. 148 per riconoscere l’obbligo per gli operatori di telefonia della fatturazione su base mensile.
Il Supremo Organo giurisdizionale ha definitivamente sancito l’illegittimità del comportamento posto in essere dagli operatori telefonici consistente nel fatturare i costi del servizio a 28 giorni piuttosto che a cadenza mensile e ha ribadito la necessità di ripristinare l’equilibrio contrattuale ingiustificatamente compromesso, attraverso la predisposizione di un sistema seriale di indennizzi.
In tal senso risulta legittima per il Consiglio di Stato la scelta dell’Agcom di ordinare agli operatori telefonici la corresponsione automatica di massa, a prescindere da una specifica domanda, di un indennizzo a tutti gli utenti di servizi di telefonia, nei confronti dei quali è stato tenuto un comportamento scorretto, consistente nella richiesta di pagamento al 28° giorno .
L’Agcom non solo ha poteri sanzionatori ma ancora prima ha poteri di conformazione del contenuto contrattuale e di sostituzione delle clausole abusive.
Ne consegue che il riconoscimento di un indennizzo in capo a tutti i consumatori , in sostituzione della somma ingiustificatamente prelevata con il sistema della fatturazione a 28 giorni , rappresenta un rimedio preventivo e ripristinatorio della sfera giuridica lesa , conforme ai poteri ad essa riconosciuti dalla .legge 485/1995 e dai codici di settore
La decisione del Consiglio di Stato segna, pertanto, una tappa fondamentale nel percorso diretto a garantire una maggiore e più efficace tutela dei consumatori di servizi di comunicazione elettronica e rappresenta una occasione per rimeditare il ruolo e l’importanza delle norme contenute nella legge 485/1995 relative alla “concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita’ .”
Per effetto sia di tali disposizioni , sia delle più generali regole contenute nel codice del consumo, che tra l’altro riconosce al consumatore-utente il diritto all’esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, nonché il diritto alla correttezza trasparenza e equità nei rapporti commerciali, gli utenti potranno sempre rivolgersi all’Autorità di regolazione per chiedere la cessazione dei comportamenti lesivi dei loro diritti e la corresponsione di un indennizzo.
Resta inteso che gli utenti potranno chiedere, in caso di mancata esecuzione del provvedimento indennitario, l’intervento del giudice ordinario. Su questo ultima fase si giocherà adesso la partita tra operatori di telefonia mobile e gli utenti e le associazioni dei consumatori.