Registro degli Operatori di Comunicazione e postali
Il Corecom Sicilia, su apposita delega dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in seguito Agcom), regolata da convenzione, si occupa dell’attività relativa all’iscrizione, alla cancellazione e al rilascio delle certificazioni di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (in seguito ROC).
In esecuzione della sopracitata delega, il Corecom Sicilia, effettuate le dovute verifiche ed acquisiti eventuali, necessari, chiarimenti e/o integrazioni, provvede alla emanazione dei conseguenziali provvedimenti di iscrizione/cancellazione dal Registro.
Il ROC è un registro unico adottato dall’Agcom allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo e il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari.
Il ROC è una vera e propria anagrafe degli operatori di comunicazione ed è obbligatoria per i soggetti, appresso specificati, aventi sede legale in Sicilia (Art. 2 delibera n. 666/08 e nello stesso meglio dettagliati):
a) gli operatori di rete
b) i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici:
1) fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
2) fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari
3) fornitori di servizi di media radiofonici
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
d) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione
e) le imprese concessionarie di pubblicità
f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi
g) le agenzie di stampa a carattere nazionale
h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste
i) i soggetti esercenti l’editoria elettronica
j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica
k) gli operatori economici esercenti l’attività di call center
l) i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione
m) i fornitori di servizi di intermediazione online
n) i fornitori di motori di ricerca online
o) i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi
ATTENZIONE: Non rientrano nelle categorie citate dall’Articolo 2, comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e postali, i seguenti soggetti:
– micro web-tv/web-radio non provviste di capacità competitiva, ovvero quei soggetti che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) inferiore a 100.000 euro;
– i soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero i centri di scommesse sportive;
– i soggetti esercenti l’attività commerciale – ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. – che mettono a disposizione della propria clientela computer con connessione ad internet pur non avendo come oggetto sociale principale l’attività di “servizi di comunicazione elettronica”
– gli Editori di libri;
– i Produttori discografici;
– i Blogger.
Tutti gli adempimenti inerenti il Registro, e meglio dettagliati nella delibera n. 666/08/CONS del 26/11/2008 e s.m.i., devono essere presentati, esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all’indirizzo www.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it (Art. 13 delibera n. 666/08).
È opportuno precisare che per l’accesso al portale impresainungiorno.gov.it è necessario che i legali rappresentanti o titolari delle ditte individuali, così come gli eventuali delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il Registro, siano dotati della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o dello SPID o della CIE.
Ai fini di una immediata conoscenza degli adempimenti si riporta sinteticamente un breve quadro informativo.
La domanda di iscrizione, redatta secondo il mod. 1/ROC, (Art. 5 delibera n. 666/08) deve essere presentata, entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività rilevante ai fini del registro.
Nel caso in cui l’inizio delle attività è subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, il termine per l’iscrizione al Registro decorre dalla data di rilascio del titolo stesso.
Invece, per le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste ed i soggetti esercenti l’editoria elettronica, l’iscrizione al Registro deve essere effettuata in data antecedente all’inizio delle pubblicazioni.
Inoltre, gli operatori già iscritti al Registro, con le eccezioni di cui alla già citata delibera n. 666/08/CONS, sono tenuti a trasmettere annualmente una comunicazione con la quale dichiarano se i dati inseriti sono rimasti invariati, oppure, in caso contrario, provvedere all’aggiornamento degli stessi in conformità a quanto indicato nell’allegato B della stessa delibera (Art. 11).
Qualora i soggetti iscritti sono costituiti in forma di società di capitali o cooperative, gli stessi devono trasmettere la comunicazione annuale entro 30 giorni dalla data di deposito del bilancio presso la C.C.I.A.A..
Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Tutti gli altri soggetti sono obbligati alla trasmissione della comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.
In caso, invece, di variazione dei dati inseriti all’atto dell’iscrizione, gli operatori di comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi di tali circostanze sono tenuti a comunicare le variazioni (Art. 10).
Si precisa che per gli operatori iscritti alla C.C.I.A.A. devono essere effettuate solo le variazioni NON CAMERALI in quanto quelle effettuate presso la C.C.I.A.A. pervengono d’ufficio con la gestione telematica.
Sia la comunicazione annuale che la comunicazione di variazione deve essere sempre presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici sopra citati, utilizzando i modelli allegati alla sopra riportata delibera 666/08.
In ultimo, in caso di cessazione dei requisiti che hanno reso obbligatoria l’iscrizione al ROC, la domanda di cancellazione deve essere trasmessa, sempre in via telematica, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione (Art. 12).
Gli operatori iscritti possono ottenere un certificato di iscrizione. La richiesta di certificazione (in bollo, salvo soggetti esenti ai sensi di legge) di cui all’art. 14 della Delibera n. 666/08/CONS (Mod. 17/ROC) dovrà essere trasmessa in forma cartacea, unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa individuale) in corso di validità ed è inviata, a mezzo raccomandata A/R a:
Segreteria CORECOM
Via Generale Magliocco, 46
90141 Palermo
Si ricorda che il certificato non può essere utilizzato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con privati gestori di pubblici servizi (Art. 40 L. 445/2000 e ss. mm. e ii.). I soggetti iscritti potranno inoltre continuare ad autocertificare la propria iscrizione (ai sensi del D.P.R. 445/2000).
Nei confronti dei soggetti obbligati all’iscrizione ed a quelli già iscritti che violino le norme previste dal Regolamento si applicano le sanzioni previste dall’articolo 24 del Regolamento stesso.
Riferimenti normativi:
- Legge 31 luglio 1997, n. 249
- Delibera n. 666/08/CONS del 26/11/2008 e successive modifiche ed integrazioni
- Normativa di settore delle singole attività soggette a registrazione al Registro